Ricerca e sviluppo, novità dal 2017 e cumulabilità delle agevolazioni, Risoluzione 12/E del 25 gennaio 2017

Ricerca e sviluppo, novità dal 2017 e cumulabilità delle agevolazioni, Risoluzione 12/E del 25 gennaio 2017

Consentito il cumulo tra credito d'imposta e aiuti comunitari

Con una recente risoluzione, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo è cumulabile con gli incentivi comunitari aventi ad oggetto i medesimi costi (“Horizon 2020”), purché complessivamente i benefici non superino i costi ammissibili.

La risoluzione fa seguito ad un parere emanato in risposta ad un interpello in cui un contribuente, beneficiario di contributi erogati dall’ Unione europea, nell’ ambito del “Programma Quadro” e del programma “Horizon 2020”, che finanziano progetti di ricerca e sviluppo, essendo intenzionato a fruire anche del bonus nazionale, ha chiesto di sapere, ai fini della corretta verifica del cumulo delle agevolazioni, se i contributi comunitari rilevassero per l’intero ammontare o solo per l’importo che finanzia i “costi diretti”.

L’Agenzia, con la recente risoluzione, ha chiarito che occorre evidenziare analiticamente i dati per la verifica del cumulo, distinguendo i “costi diretti” (per i quali potrebbe porsi il problema di cumulo) dai “costi indiretti”, che, in linea di massima, sovvenzionano costi non ammissibili al credito di imposta, individuando poi i costi rilevanti e non ai fini del credito d’imposta nonché l’importo dei contributi comunitari agli stessi rispettivamente riferibili.

Pertanto:

  • se la somma degli incentivi comunitari correlati ai costi ammissibili e del credito di imposta risulta minore o uguale alla spesa ammissibile complessivamente sostenuta nel periodo di imposta per il quale l’istante intende accedere all’agevolazione, si potrà beneficiare del credito di imposta per l’intero importo calcolato;
  • nel caso, invece, di superamento del limite massimo (100% dei costi sostenuti) occorrerà ridurre corrispondentemente il credito di imposta, in modo da garantire che tutti gli incentivi (fiscali e non) ricevuti per sovvenzionare gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo non eccedano i costi complessivamente sostenuti eleggibili al credito di imposta.

Le novità dal 2017
La legge di stabilità 2017,  ha prorogato di un anno il periodo di tempo nel quale possono essere effettuati gli investimenti ammissibili (fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020), ed ha potenziato il beneficio prevedendo, con decorrenza dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016:

  • l’applicazione di un’aliquota unica del credito di imposta, pari al 50 per cento, a prescindere dalla tipologia di investimenti effettuati (in luogo della ripartizione al 50% e 25% su spese distinte)
  • l’ammissibilità delle spese relative a tutto il “personale impiegato nell’attività di ricerca e sviluppo” non essendo più richiesto il requisito di specializzazione di cui al comma 6 lettera a) dell’articolo 3, secondo il quale detto personale doveva essere “altamente qualificato”;
  • l’incremento a 20 milioni di euro (dagli originari 5 milioni di euro) dell’importo massimo annuale del credito di imposta spettante a ciascun beneficiario.

Fonte: Unindustria Bologna

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